Recupero ambienti interrati
Legge Regionale Lazio 30/7/2025, art. 25
Legge Regionale Lazio 30/7/2025, art. 25
Le esclusioni sono previste dall’art. 25, comma 16, della Legge Regionale Lazio 12/2025, che disciplina il recupero di locali interrati, seminterrati e a piano terra.
Aree a rischio idrogeologico
Sono esclusi gli immobili ricadenti in aree classificate a rischio idraulico o geomorfologico, almeno finché la Regione non definirà criteri attuativi specifici.
Edifici con più di 8 unità immobiliari residenziali
L’esclusione vale per i condomìni oltre 8 unità, con eccezione degli immobili ATER.
Zone agricole (Zona E)
Non è consentito il recupero nelle aree agricole, salvo locali pertinenziali non collegati ad attività agricole in esercizio.
Centri storici dei comuni sopra 150.000 abitanti
Di fatto riguarda soprattutto Roma:
vietato il recupero per usi non residenziali;
vietato il recupero abitativo di locali nati come commerciali.
Ulteriori esclusioni comunali
I Comuni possono introdurre limitazioni aggiuntive con propria deliberazione, purché coerenti con i criteri regionali del comma 16.