Recupero di locali interrati e seminterrati: verifiche geologiche, radon e fattibilità tecnica
Legge Regionale Lazio n. 12 del 30 luglio 2025, art. 25
Legge Regionale Lazio n. 12 del 30 luglio 2025, art. 25
Come interviene lo Studio Tomassi
Verifica preliminare della documentazione, inquadramento geologico e vincolistico, valutazione delle criticità legate a locali interrati o seminterrati, screening radon preliminare e indicazioni sulle eventuali misure di approfondimento.
Quando richiedere la verifica
Prima di acquistare, vendere, cambiare destinazione d’uso, recuperare un locale interrato o valutare la trasformazione di taverne, magazzini, box, cantine o locali a piano terra.
Le esclusioni sono previste dall’art. 25, comma 16, della Legge Regionale Lazio 12/2025, che disciplina il recupero di locali interrati, seminterrati e a piano terra.
Aree a rischio idrogeologico
Sono esclusi gli immobili ricadenti in aree classificate a rischio idraulico o geomorfologico, almeno finché la Regione non definirà criteri attuativi specifici.
Edifici con più di 8 unità immobiliari residenziali
L’esclusione vale per i condomìni oltre 8 unità, con eccezione degli immobili ATER.
Zone agricole (Zona E)
Non è consentito il recupero nelle aree agricole, salvo locali pertinenziali non collegati ad attività agricole in esercizio.
Centri storici dei comuni sopra 150.000 abitanti
Di fatto riguarda soprattutto Roma:
vietato il recupero per usi non residenziali;
vietato il recupero abitativo di locali nati come commerciali.
Ulteriori esclusioni comunali
I Comuni possono introdurre limitazioni aggiuntive con propria deliberazione, purché coerenti con i criteri regionali del comma 16.